STATUTO

По-русски






























ART. 1
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

E' costituita un'associazione culturale denominata: «Associazione Puglia - Russia».
La sede legale dell'Associazione è in 76015 - Trinitapoli alla Via Cairoli n. 49. Su deliberazione del Consiglio Direttivo potranno essere aperte delle sedi secondarie e/o affiliate, come pure potrà essere deliberato il trasferimento della sede legale ad altro indirizzo.
L'Associazione Puglia - Russia ha durata indeterminata.



ART. 2
PRINCIPI - FINALITA'

L'Associazione Puglia - Russia è un'associazione aconfessionale e apolitica, costituita come ente associativo non commerciale e senza scopo di lucro e fonda la propria organizzazione sui princìpi della democrazia ed uguaglianza di tutti gli associati.
L'Associazione ha come obiettivo quello di promuovere e di far conoscere in Italia tutto quanto concerne la Federazione Russa nel campo della cultura, dell'arte, della scienza, della tecnica, dell'economia, dell'industria, dell'agricoltuta, del floklore, della gastronomia, ecc. (a titolo esemplificativo e non esaustivo) e, viceversa, di far conoscere al popolo russo la realtà italiana e, in particolare, quella della Puglia.
L'Associazione, ritenendo essenziale lo sviluppo dell'amicizia e della collaborazione tra i popoli, per una migliore comprensione e benevolenza tra gli stessi, potrà dare la sua collaborazione ad altri Enti per lo sviluppo di iniziative che si inquadrino nei suoi fini, potrà aderire ad ogni manifestazione che si proponga tali obiettivi, nello spirito della Costituzione italiana e della Costituzione della Federazione Russa, della Carta dell'ONU, e dei Trattati di amicizia e di collaborazione tra l'Italia e la Federazione Russa.
L'Associazione dovrà mantenere sempre la più completa indipendenza nei confronti di qualsiasi altra eventuale organizzazione o ente.



ART. 3
DESCRIZIONE SIMBOLO

L'emblema dell'Associazione Puglia - Russia è caratterizzata dalla sagoma dell'Italia di colore bianco, ove è evidenziata la Puglia colorata con i colori della bandiera italiana in verde, bianco e rosso, da cui parte un drappo con i colori della bandiera russa che allargandosi sventola da destra verso sinistra. Sopra la sagoma dell'Italia è scritto in italiano «Associazione Puglia - Russia», mentre sotto la sagoma dell'Italia in nome dell'Associazione è scritto in russo «Ассоциация Апулия-Росиия», anche tali diciture sono di colore bianco. Il tutto su fondo blu.



ART. 4
ATTIVITA'

L'Associazione Puglia - Russia andrà ad esplicare la propria attività principalmente nella regione Puglia con la possibilità di agire su tutto il territorio nazionale ed estero, previa deliberazione del Consiglio Direttivo.
L'Associazione potrà svolgere senza scopo di lucro le seguenti attività:
a) promuovere la conoscenza della lingua russa, della scienza, della tecnologia, dello sport, del folklore e dell'arte della Federazione Russa attraverso l'organizzazione di corsi, seminari, lezioni, stages, mostre, conferenze, proiezioni, spettacoli, concorsi culturali;
b) patrocinare incontri di studio, convegni e rassegne;
c) pubblicare e diffondere libri e periodici;
d) gestire biblioteche, videoteche e centri multimediali, svolgere, più in generale, attività diretta allo scambio di conoscenze ed esperienze in tutti i campi delle rispettive culture e dei reciproci interessi economici e sociali;
e) promuovere viaggi culturali in Russia e nei Paesi dell'ex Unione Sovietica e facilitare soggiorni in Italia dei cittadini di questi Stati;
f) promuovere e realizzare gemellaggi fra le città della Puglia e le città della Russia;
g) ogni altra attività riconosciuta idonea dall'Assemblea dei soci per il perseguimento delle finalità dell'Associazione. Per il raggiungimento di dette finalità l'Associazione potrà collaborare e/o convenzionarsi con qualsiasi Ente pubblico e/o privato, locale, nazionale o internazionale; collaborare con singoli, organismi, movimenti ed associazioni con i quali ritenga utile avere collegamenti. l'Associazione potrà, inoltre, realizzare appositi progetti di cooperazione culturale, economica e sociale da sottoporre alle istituzioni di ogni livello.



ART. 5
ESERCIZIO FINANZIARIO - PATRIMONIO SOCIALE

L'esercizio finanziario dell'Associazione comicia il primo di gennaio e termina il trentuno di dicembre dello stesso anno.
Il patrimonio sociale dell'Associazione Puglia - Russia è costituito:
1) Dalle quote degli aderenti;
2) Dai beni mobili ed immobili che diventeranno di proprietà dell'Associazione Puglia - Russia;
3) Da eventuali fondi di riserva che verranno costituiti con eccedenza di bilancio;
4) Da eventuali donazioni in denaro e/o beni mobili ed immobili;
5) Dall'avando derivante da manifestazioni ed iniziative indette e/o gestite dall'Associazione;
6) Da eventuali erogazioni di contributi di Enti Pubblici o Privati e ogni altra entrata a qualsiasi titolo pervenuta, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti ed applicabili alla forma associativa scelta, per essere impiegata nel perseguimento delle proprie finalità o specificamente destinate all'attuazione di progetti dell'associazione.



ART. 6
ADESIONE - SOCI

Possono aderire all'Associazione Puglia - Russia tutte le persone fisiche, nonchè le persone giuridiche, gli enti non riconosciuti e i comitati, rappresentanze di enti produttivi, professionali e sociali, a condizione che non si prefiggano scopi di lucro.
Per essere ammessi come Soci occorre che il richiedente sia presentato da almeno due soci fondatori e inoltri al Consiglio Direttivo la relativa domanda che deve contenere:
a) indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza e qualifica professionale; ovvero l'indicazione del nome dell'Ente, della sede e delle generalità e qualifica della persona designata a rappresentarla presso l'Associazione;
b) la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno di osservare il presente Statuto e le deliberazioni degli organi dell'associazione;
c) l'obbligo di pagare le quote sociali e gli altri eventuali contributi associativi nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo. Al momento dell'iscrizione il socio riceverà una tessera sociale, unico documento idoneo a qualificarlo come socio dell'Associazione Puglia - Russia e ad operare come tale.
Sono previste le seguenti categorie di soci:
- Soci fondatori: sono coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione Puglia - Russia.
- Soci ordinari: sono i soci che per la loro esperienza e qualificazione professionale costituiscono la stuttura portante dell'Associazione e forniscono l'apporto essenziale per l'attività e lo sviluppo della medesima. Nel loro ambito, il Consiglio Direttivo puà nominare uno o più soci coordinatori, scelti tra gli operatori culturali, sociali ed economici che siano dotati di particolare esperienza professionale specifica e che diano opportune garanzie di contribuire, in tale veste, al migliore raggiungimento degli scopi sociali.
- Soci benemeriti: possono diventare soci benemeriti tutte le persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, che contribuiscono alle attività dell'Associazione con elargizioni di beni o di denaro, il cui valore o importo base ai fini della qualifica di benemerito viene deliberato annualmente dal Consiglio Direttivo.
- Soci onorari: possono diventare soci onorari le persone fisiche nominate dall'Assemblea in seduta ordinaria e scelti, su proposta del Consiglio Direttivo, tra i soggetti di spicco per meriti di impegno e dedizione nei rapporti tra l'Italia e la Federazione Russa. I soci onorari non partecipano all'Assemblea non disponendo di elettorato attivo e passivo.



ART. 7
PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO - RECESSO

La qualità di socio la si perde per: Mancato rinnovo della quota annuale; - Dimissioni volontarie; - Esclusione - Decesso.
La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Perdono la qualità di socio per morosità colore che, nel termine fissato dal Consiglio Direttivo, non hanno rinnovato la sottoscrizione della quota associativa nei limiti stabiliti dall'Assemblea.
Il socio che intende recedere dall'Associazione deve darne comunicazione mediante lettera raccomandata a.r. Gli effetti del recesso si verificheranno dal momento della ricezione della comunicazione da parte dell'Associazione. Il socio recedente che abbia già pagato la quota sociale per l'anno in cui viene manifestata la volontà di recedere non ha diritto a chiedere la restituzione della quota sociale pagata.
Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che per gravi inadempiende nei confronti del presente Statuto e/o ponendosi in contrasto con le finalità e l'attività dell'Associazione, rendono incompatibile il mantenimento del loro rapporto con l'Associazione.
La perdita della qualità di socio comporta automaticamente la decadenza delle eventuali cariche associative ricoperte. Al socio che cessi di far parte dell'Associazione, per qualsiasi causa, ovvero ai suoi successori, non è dovuta alcuna somma di denaro o parte di beni dell'Associazione ad alcun titolo.



ART. 8
DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

I soci hanno diritto:
1) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione Puglia - Russia, rispettando le norme specifiche del presente Statuto e di eventuali regolamenti adottati con apposita delibera dall'Assemblea o dal Consiglio Direttivo;
2) ad eleggere gli organi dirigenti ed essere eletti negli stessi.
I soci sono tenuti:
a) al pagamento della quota sociale annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo;
b) a rispettare il presente Statuto, gli eventuali regolamenti interni approvati dagli organi competenti e tutte le deliberazioni degli organi associativi;
c) ad agire nella vita sociale per la buona immagine dell'Associazione;
d) a non compiere atti che si pongano in contrasto con gli scopi e gli obiettivi perseguiti dall'Associazione Puglia - Russia.



ART. 9
ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE - GRATUITA' DELLE CARICHE

Sono Organi dell'Associazione Puglia - Russia:
a) l'Assemblea dei Soci
b) il Consiglio Direttivo
c) il Presidente
d) il Vice-Presidente;
e) il Segretario-Tesoriere.
Ogni carica è elettiva e gratuita.



ART. 10
ASSEMBLEA DEI SOCI

Il massimo Organo dell'Associazione è l'Assemblea dei Soci. Partecipano all'Assemblea i soci Fondatori, Ordinari e Benemeriti.
L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo o su iniziativa del solo Presidente, almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza, mediante avviso da affiggere nella sede dell'Associazione e comunicato ai songoli soci con i mezzi informativi di cui può disporre l'Associazione (lettera a mano, raccomandata ed altre modalità di consegna certa e personale). L'avviso deve contenere la data, il luogo e l'ora della riunione in prima e seconda convocazione, nonchè l'ordine del giorno.
L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno, o in date motivatamente anticipate o posticipate, ed approva:
1) il bilancio di attività e le linee programmatiche di orientamenteo dell'Associazione;
2) la relazione finanziaria annuale;
3) lo Statuto e le eventuali modifiche.
L'Assemblea elegge il Consiglio Direttivo.
L'Assemblea straordinaria viene convocata dal Consiglio Direttivo o dal Presidente, ovvero ne sia fatta richiesta al Presidente per iscritto da almenno due terzi dei soci regolarmente iscritti da non meno di quattro mesi.
Per la costituzione legale dell'assemblea e per la validità delle sue deliberazioni in prima convocazione è necessario l'intervento della metà più uno degli aventi diritto al voto. Non raggiungendo questo numero di partecipanti, la sessione è rimandata a non più di cinque giorni dalla prima convocazione. La data della seconda sessione deve essere fissata nello stesso avviso di convocazione della prima. Nella seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita e le sue deliberazioni regolarmente assunte qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.
L'Assemblea delibera, con voto palese, a maggioranza di voti dei soci presenti o rappresentati, mediante regolare delega scritta rilasciata ad altro socio. Non si può rilasciare più di una delega allo stesso socio. L'Assemblea adotta le proprie deliberazioni con il metodo del voto segreto quando si tratti di elezioni alle cariche sociali.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, assistito dal Segretario, nominato dì volta in volta tra i partecipanti, che provvede a redigere i verbali delle deliberazioni che devono essere trascritti in un apposito libro verbali dell'Assemblea. I verbali devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.
I soci riuniti in Assemblea possono modificare il presente statuto con la maggioranza qualificata nei 3/4 (tre quarti) degli aventi diritto al voto.



ART. 11
CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è formato da cinque membri, eletti dall'Assemblea dei Soci, e rimane in carica cinque anni.
Il Consiglio Direttivo dirige l'Associazione applicando le decisioni dell'Assemblea alla quale ne risponde; - Controlla l'osservanza dello Statuto; - Approva i bilanci annuali dell'Associazione; - Nomina il Presidente, il Vice-Presidente ed il Segretario-Tesoriere; - Detta le norme per la convocazione ordinaria e straordinaria dell'assemblea d'intesa con il Presidente.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente dell'Associazione, o su richiesta di almeno tre dei suoi membri, con convocazioni effettuate almeno cinque giorni prima e con l'indicazione dell'ordine del giorno da esaminare.
Delle riunioni del Consiglio Direttivo deve essere redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.



ART. 12
PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazine ed è autorizzato a compiere atti amministrativi e finanziari in nome e per conto dell'Associazione con l'obbligo di rendere conto agli organi dirigenti dell'Associazione.
Il Presidente ha altresì il compito di:
a) tenere in appositi libri i verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
b) tenere il libro dei Soci;
Il Presidente dura in carica cinque anni. In caso di assenza o di impedimento o di delega è sostituito dal Vice-Presidente nelle sue funzioni e nell'esercizio dei suoi poteri.
Il Vice-Presidente viene anch'esso eletto dal Consiglio Direttivo in occasione della elezione del Presidente.



ART. 13
IL SEGRETARIO - TESORIERE

Il Segretario-Tesoriere viene eletto dal Consiglio Direttivo in occasione della elezione del Presidente e del Vice-Presidente.
Il Segretario-Tesoriere ha il compito di:
a) redigere e tenere in appositi libri i verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo che sottoscriverà col Presidente;
b) tenere il libro dei Soci;
c) tenere la Cassa dell'Associazione e gestire le somme così come deliberato dal Consiglio Direttivo;
d) curare la tenuta dei registri contabili e provvedere alla redazione dei bilanci preventivi e consuntivi.
Il Segretario-Tesoriere dura in carica cinque anni.



ART. 14
SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

L'eventuale scioglimento dell'Associazione Puglia - Russia può essere deliberato dall'Assemblea straordinaria formata da almeno due terzi dei soci presenti con diritto di voto
Non raggiungendo questo numero di partecipanti, la sessione è rimandata a non più di cinque giorni dalla prima convocazione. La data della seconda sessione deve essere fissata nello stesso avviso di convocazione della prima. Nella seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita e lo scioglimento dell'Associazione sarà regolarmente deliberato qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.
In caso di scioglimento l'Assemblea nomina il liquidatore che può essere anche un estraneo all'Associazione.
Il residuo netto, dopo il pagamento delle passività, sara devoluto ad associazioni o enti che perseguono finalità analoghe all'Associazione indicate dall'Assemblea.



ART. 15
COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Tutte le eventuali controversie tra i soci e l'Associazione o i suoi organi sono proposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza esclusiva di un collegio arbitrale, formato da tre arbitri nominati a maggioranza dall'assemblea dei soci. Gli arbitri giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedura. Il lodo del collegio arbitrale sarà inappellabile, salvo i limiti di legge. Sono salve, comunque, le norme inderogabili previste in materia di arbitrato.



ART. 16
DISPOSIZIONI DI CHIUSURA

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto, valgono le norme degli eventuali regolamenti approvati dagli organi direttivi o quanto stabilito dal codice civile e dalle leggi dello Stato in materia di associazione non riconosciuta.



Trinitapoli, 4 giugno 2008








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